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Sez. L, Sentenza n. 9823 del 03/10/1998 (Rv. 519388 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Somme erogate dal datore di lavoro per le colonie estive a favore dei figli dei dipendenti - Computabilità - Limiti temporali - Sentenza della Corte Cost. n.57 del 1995 - Effetti - Legge n.335 del 1995 - Contenuto normativo - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519388-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La sentenza della Corte Cost. n. 57 del 1995, nel considerare l'art. 9 bis del D.L. n.103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) norma innovativa dotata di retroattività con l'espediente dell'autodefinizione come norma interpretativa, ha rilevato che soltanto con la legge di delega n. 421 del 1992 è venuto meno (senza efficacia retroattiva) per i fondi di previdenza complementare il referente dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969. Tale affermazione va, peraltro, coordinata con le disposizioni degli artt. 15 e 17 della legge n. 335 del 1995 che, modificando l'art. 12 citato, hanno escluso dalla retribuzione imponibile le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti nonché ulteriori spese ed agevolazioni erogate dal datore di lavoro, attribuendo tuttavia efficacia retroattiva soltanto a queste ultime esclusioni. Dal suddetto quadro normativo si desume che fino alla data di entrata in vigore della legge n. 335 citato le somme erogate dal datore di lavoro per le colonie estive in favore dei figli dei dipendenti sono assoggettate a contribuzione previdenziale in quanto, entro il termine considerato, la fattispecie è disciplinata dal richiamato art. 12 della legge n. 153 del 1969 (nella sua precedente versione) il quale, com'è noto, adotta un concetto ampio di retribuzione che trova riscontro nei principi costituzionali secondo cui la retribuzione deve essere commisurata non soltanto alla quantità e qualità dell'opera prestata, ma anche alle esigenze personali e familiari del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 15 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)