Sez. L, Sentenza n. 20994 del 29/10/2004 (Rv. 577902 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Contribuzione agevolata per le somme accantonate da datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative - Presupposto - Contribuzioni di natura retributiva - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fattispecie relativa all'assegnazione ai dipendenti della Banca Popolare di Verona di una quota degli utili destinata al fondo di previdenza integrativa aziendale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In base alla disciplina dettata dall'art. 9 bis D.L. n. 103 del 1991, convertito nella legge n. 166 del 1991, così come novellato (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 421 del 1995) dall'art. 1, comma centonovantatreesimo, legge n. 662 del 1996, il beneficio della contribuzione agevolata sulle somme versate in favore di gestioni previdenziali integrative previste dai contratti collettivi presuppone che si tratti di contribuzione erogata direttamente dal datore di lavoro alla gestione previdenziale e non ricorre, invece, allorché la contribuzione abbia natura retributiva (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha escluso la spettanza del beneficio in relazione all'assegnazione ai dipendenti della Banca Popolare di Verona di una somma pari al 7, 5 per cento del riparto degli utili, destinata al fondo di previdenza integrativa aziendale, essendosi accertato che tali somme erano attribuite ai dipendenti mediante versamento sui conti individuali e restituite agli stessi in caso di mancato utilizzo ai fini previdenziali).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 bis CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)