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Sez. L, Sentenza n. 15588 del 06/11/2002 (Rv. 558286 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE | Artigiani - Prestazioni a favore di se stessi. dei congiunti o a titolo di cortesia - Tutela assicurativa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558286-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - SOGGETTI - IN GENERE

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a favore degli artigiani non comprende le attività svolte nel proprio interesse, nell'interesse di congiunti o comunque a titolo di cortesia, poiché non può esservi prestazione lavorativa in senso proprio al di fuori di un rapporto giuridico obbligatorio, sia esso alla base di lavoro subordinato, oppure autonomo, societario o di collaborazione all'impresa familiare, del quale costituisca esecuzione.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)