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Sez. 5, Sentenza n. 7568 del 21/04/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213626 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Procedimento pretorile - Interruzione della prescrizione - Decreto di rinvio a giudizio - Trasmissione dell'atto dal PM al pretore - Sufficienza - Esclusione - Sottoscrizione da parte del Pm e dell'ausiliario - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213626-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di procedimento pretorile, il decreto di citazione a giudizio è perfetto in ogni sua parte e deve considerarsi venuto ad esistenza solo dopo la sottoscrizione del PM e dell'ausiliario; solo allora si verifica la interruzione del corso della prescrizione. Invero la semplice trasmissione del decreto stesso al pretore ad opera del PM, con la richiesta di fissazione del giorno del dibattimento, costituisce atto di carattere interno e, come tale, inidoneo ad interrompere il corso della prescrizione (non essendo, per altro, detto atto previsto tra quelli ai quali l' effetto interruttivo è riconosciuto dall'art 160 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)