Sez. 6, Sentenza n. 2397 del 02/02/2000 Ud. (dep. 25/02/2000) Rv. 215645 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE | Dell'ausiliario del giudice - Mancanza - Mera irregolarità - Sussistenza - Nullità dell'atto - Esclusione - Funzione della sottoscrizione di certificazione della data dell'atto - Sussistenza - Atti equipollenti ai fini di detta certificazione - Ammissibilità - Esemplificazione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE
La mancanza di sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio nel procedimento pretorile non comporta invalidità dell'atto ma semplice irregolarità. Detta sottoscrizione ha la funzione di certificare il momento di emissione del decreto ai fini della certezza della data di interruzione della prescrizione del reato; tuttavia questo non significa che l'atto in mancanza di tale sottoscrizione non sia idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 160 c.p., perché la certezza della data può realizzarsi anche per equipollente dal momento in cui esce dalla sfera dell'ufficio del p.m., ed assume, per fatto esterno, un termine certo oltre il quale non può essere stato sottoscritto dall'inquirente, come, per esempio, può avvenire con la attribuzione della data di protocollo presso la cancelleria della pretura o con la notificazione all'imputato e simili.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 126, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 126, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)