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Sez. L, Sentenza n. 108 del 11/01/1988 (Rv. 456747 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO AGLI EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E FERIE NON GODUTE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456747-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO AGLI EMOLUMENTI PER LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E FERIE NON GODUTE - DECORRENZA.*

Criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa debendi, restando fuori dalla previsione legale quella derivante da debito unico rateizzato in più versamenti periodici. Tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce l'unica causa solutoria, compresi, in particolare, gli emolumenti per lavoro straordinario, festività infrasettimanali e ferie non godute, in ordine ai quali la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui, ad ogni scadenza, matura il diritto alla retribuzione per il periodo cui gli stessi emolumenti, ad essa connessi, si riferiscono, non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa. (Conf 6615/82, mass n 424254).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)