Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 11/12/1967 (Rv. 330567 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - INGIUNZIONE PER ONORARI RELATIVI A PRESTAZIONI CIVILI E PENALI - INAPPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - INGIUNZIONE PER ONORARI RELATIVI A PRESTAZIONI CIVILI E PENALI - INAPPLICABILITA.*
Quando il decreto ingiuntivo e stato richiesto per il pagamento di compensi d'avvocato e procuratore relativamente a prestazioni giudiziali sia in materia civile che in materia penale il procedimento ordinario, che e il solo consentito per queste ultime, attrae nella sua sfera per ragioni di connessione la materia propria del procedimento speciale.*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)