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Sez. 2, Sentenza n. 2914 del 11/12/1967 (Rv. 330567 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - INGIUNZIONE PER ONORARI RELATIVI A PRESTAZIONI CIVILI E PENALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1967-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330567-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - INGIUNZIONE PER ONORARI RELATIVI A PRESTAZIONI CIVILI E PENALI - INAPPLICABILITA.*

Quando il decreto ingiuntivo e stato richiesto per il pagamento di compensi d'avvocato e procuratore relativamente a prestazioni giudiziali sia in materia civile che in materia penale il procedimento ordinario, che e il solo consentito per queste ultime, attrae nella sua sfera per ragioni di connessione la materia propria del procedimento speciale.*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)