Sez. 1, Sentenza n. 1422 del 17/05/1973 (Rv. 364126 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - STRAGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNAZIONI - CON I MEZZI ORDINARI D'IMPUGNAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI - STRAGIUDIZIALI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNAZIONI - CON I MEZZI ORDINARI D'IMPUGNAZIONE.*
Se l'avvocato o il procuratore legale abbia chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei diritti e degli onorari dovutigli per prestazioni sia giudiziali, sia stragiudiziali, l'opposizione all'ingiunzione segue, nel suo svolgimento processuale, le forme dei comuni giudizi di cognizione ed e decisa con sentenza, soggetta ai normali mezzi d'impugnazione, attraendo il procedimento ordinario, nella sua generale disciplina normativa, quella parte della controversia costituente la materia propria del procedimento speciale di cui alla legge 13 giugno 1942, n 794, previsto per le sole prestazioni giudiziali in materia civile, e che attribuisce carattere di ordinanza non appellabile alla decisione emessa dal tribunale sull'opposizione. (Conf 2062/70, mass n 348163; V 2914/67, mass nn 330567 e 330568; (V 2503/67, mass n 329818; 1761/67, mass n 328621; (V 1626/66, mass nn 323226 e 323227).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)