Sez. 1, Sentenza n. 10871 del 11/05/2007 (Rv. 596992 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Ricorso "per saltum" in cassazione - Presupposti - Accordo delle parti - Necessità - Sentenza resa su ricorso per revocazione - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto "per saltum" quando manchi il presupposto dell'accordo tra le parti, senza che rilevi in senso contrario il fatto che la sentenza impugnata sia stata resa su ricorso per revocazione, prevedendo l'art. 403, secondo comma, cod. proc. civ. gli stessi mezzi di impugnazione cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)