Sez. L, Sentenza n. 7707 del 22/04/2004 (Rv. 572242 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Accordo per l'impugnazione immediata della sentenza di primo grado - Natura negoziale - Configurabilità - Intervento delle parti o di loro procuratori speciali - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
Poiché l'accordo diretto alla immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (cosiddetto ricorso "per saltum"), costituisce un negozio giuridico processuale, quanto meno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto immediato è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo, alla conclusione di tale accordo devono partecipare le parti di persona, non essendo sufficiente che l'accordo intervenga tra i rispettivi procuratori "ad litem", ove non muniti di procura speciale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., essendosi il ricorrente limitato a precisare che era intervenuto un accordo per omettere l'appello e avendo il controricorrente confermato l'esistenza di un simile accordo, senza che da tali indicazioni fosse possibile desumere quando l'accordo era stato concluso e se lo stesso era intervenuto tra le parti personalmente, oppure tra i rispettivi difensori, ai quali, peraltro, non risultava essere stata rilasciata procura speciale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)