diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5173 del 15/10/1984 (Rv. 436940 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - CONCORSI A PREMI, GIOCHI E LOTTERIE: VINCITE - CASA DA GIOCO - GESTIONE DIRETTA DA PARTE DI UN COMUNE ALL'UOPO AUTORIZZATO - PROVENTI - NATURA - TASSAZIONE PER L'INTERA ENTITÀ - OBBLIGATORIETÀ - DISCIPLINA REGOLATRICE DELL'APERTURA DI CASE DA GIOCO DA PARTE DEI COMUNI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CON RIGUARDO AL DIVERSO SISTEMA DELLA GESTIONE INDIRETTA TRAMITE LA CONCESSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436940-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - CONCORSI A PREMI, GIOCHI E LOTTERIE: VINCITE - CASA DA GIOCO - GESTIONE DIRETTA DA PARTE DI UN COMUNE ALL'UOPO AUTORIZZATO - PROVENTI - NATURA - TASSAZIONE PER L'INTERA ENTITÀ - OBBLIGATORIETÀ - DISCIPLINA REGOLATRICE DELL'APERTURA DI CASE DA GIOCO DA PARTE DEI COMUNI - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CON RIGUARDO AL DIVERSO SISTEMA DELLA GESTIONE INDIRETTA TRAMITE LA CONCESSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Qualora un comune (nella specie, di Venezia), in relazione alla esigenza di ripianare passività di bilancio o realizzare opere pubbliche indilazionabili, venga autorizzato all'Esercizio di casa da gioco, in forza di regolamenti ministeriali emanati in base a delega di legge (con natura e valore quindi di Atti normativi), e provveda direttamente alla gestione di detta casa, anziché affidarla in concessione ad un privato, i proventi netti derivanti da tale gestione diretta, a differenza delle entrate costituite dal canone di concessione, configurano reddito tassabile con l'imposta di ricchezza mobile, per la loro intera entità, non solo per la parte che residui dalla sottrazione dell'eventuale canone che avrebbe percepito in caso di concessione, in quanto i proventi medesimi, pur ricollegandosi ad una previsione di monopolio, che è espressione di potestà pubblicistica, non sono qualificabili come entrate fiscali, né come incassi di tipo pubblicistico, ma integrano redditi di natura privatistica, che vengono conseguiti mediante un'autonoma organizzazione con connotati imprenditoriali e rivolta al perseguimento di lucro, e che sono inoltre esenti da un vincolo legale di destinazione specifica a scopi pubblicistici, dato che le suddette esigenze di ripiano del bilancio e di realizzazione di opere pubbliche vengono in considerazione come presupposti della autorizzazione e non come condizioni obbligatorie di impiego della ricchezza conseguita. Con riguardo a tale principio è poi manifestamente infondata la questione di costituzionalità per violazione del precetto dell'uguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto al caso della gestione indiretta con il sistema della concessione, nel quale resta esclusa la tassabilità del canone della concessione stessa (ancorché venga commisurato ai proventi del concessionario), in considerazione della non omogeneità delle rispettive situazioni e della non assimilabilità di detto canone, di natura pubblicistica, ai proventi di un'attività imprenditoriale di tipo privatistico. (V 3925/76, mass n 382599; (V 1745/71, mass n 352221).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 16/07/1936 num. 1404 CORTE COST., Legge 14/01/1937 num. 62 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)