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Sez. L, Sentenza n. 16659 del 08/08/2005 (Rv. 583310 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Rilevabilità in ogni stato e grado del giudizio - "Error in procedendo" - Configurabilità - Conseguenze - Pronuncia diretta della Cassazione e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Stato
decisa il 2005-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583310-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Nell'ipotesi di riproposizione della medesima domanda davanti ad altro giudice, configurandosi un caso nel quale il processo non può trovare svolgimento, qualora la preclusione non sia stata rilevata in sede di merito e la relativa questione venga denunciata in sede di legittimità, sussiste un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza inficiata da tale vizio, "ex" art. 382 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)