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Sez. L, Sentenza n. 4617 del 14/07/1981 (Rv. 415332 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - DECORRENZA DELLA PENSIONE DAL MOMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA - ESCLUSIONE - MOMENTO DI EFFETTIVA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415332-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - DECORRENZA DELLA PENSIONE DAL MOMENTO DELLA CONSULENZA TECNICA - ESCLUSIONE - MOMENTO DI EFFETTIVA RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI GUADAGNO - RILEVANZA.*

La decorrenza della pensione di invalidita non puo essere datata al momento della consulenza d'ufficio che abbia constatato lo stato invalidante, dovendo il giudice accertare - facendo ricorso, in Mancanza d'altro, a criteri di probabilita ricavati dalla scienza medica in ordine al decorso evolutivo dei processi morbosi - l'epoca in cui in concreto le capacita di lavoro e di guadagno del lavoratore si siano ridotte al di sotto del limite stabilito dalla legge per il pensionamento anticipato. (Conf 2260/80, mass n 405933; (Conf 311/80, mass n 403700; (Conf 3691/78, mass n 393210).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)