Sez. 3, Sentenza n. 3170 del 04/06/1979 (Rv. 399542 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - SVALUTAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE IN PRIMO GRADO - RIESAME DELLA LIQUIDAZIONE IN APPELLO - SVALUTAZIONE MONETARIA SUCCESSIVA - RILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO - SVALUTAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE IN PRIMO GRADO - RIESAME DELLA LIQUIDAZIONE IN APPELLO - SVALUTAZIONE MONETARIA SUCCESSIVA - RILEVANZA.*
L'obbligazione di risarcire il danno da fatto illecito costituisce un debito di valore e non di valuta, per cui il giudice, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve tener conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria. Detta rilevabilita d'ufficio sussiste anche nel caso in cui il giudice di primo grado abbia correttamente liquidato il danno con riferimento ai valori monetari correnti al momento della sua pronunzia, con la conseguenza che il giudice di secondo grado, al quale sia devoluto il riesame di quella liquidazione, deve tenere conto del valore della moneta alla data della sua decisione. (V 4897/77, mass n 388499; (V 1875/76, mass n 380669).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)