Sez. 3, Sentenza n. 4897 del 11/11/1977 (Rv. 388499 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - RIVALUTABILITA - DOMANDA RELATIVA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO E RILEVABILITA D'UFFICIO DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - PROPONIBILITA DELLA QUESTIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA FATTO ILLECITO - OBBLIGAZIONE DI VALORE - RIVALUTABILITA - DOMANDA RELATIVA - PROPONIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO E RILEVABILITA D'UFFICIO DAL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE - PROPONIBILITA DELLA QUESTIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'obbligazione avente a oggetto il risarcimento del danno derivante da fatto illecito e obbligazione di valore e non di valuta: pertanto, ove tra l'evento lesivo e la liquidazione del danno si sia verificata una svalutazione monetaria, l'incidenza della medesima puo esser fatta valere sino al momento della liquidazione definitiva, poiche la domanda relativa non altera il petitum, tendendo, in sostanza, a conseguire attraverso l'aestimatio lo stesso petitum originario. Ne deriva che non solo tale richiesta puo essere formulata per la prima volta in Sede d'impugnazione, ma che il dato della svalutazione puo essere rilevato anche d'ufficio dal giudice d'appello e, ove cio non sia avvenuto, la relativa questione puo essere proposta, per la prima volta, in Cassazione, sempre che non vi siano preclusioni derivanti da un giudicato ovvero dal comportamento incompatibile degli interessati. (V 1875/76, mass n 380669; (V 1479/73, mass n 364228).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)