Sez. 1, Sentenza n. 25355 del 16/05/2014 Cc. (dep. 13/06/2014) Rv. 262545 - 01
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE | Rateizzazione - Previa richiesta da parte del P.M. di conversione della pena - Necessità - Esclusione - Presupposti - Situazione di insolvenza.
ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE PECUNIARIE
Il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria, attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza dall'art. 660, comma terzo, cod. proc. pen., è subordinato alla esistenza di "situazioni di insolvenza" e non presuppone affatto la richiesta di conversione della pena pecuniaria da parte del pubblico ministero, alla quale deve darsi luogo, ai sensi del precedente comma secondo dello stesso art. 660 cod. proc. pen., solo in presenza della diversa condizione costituita dall'accertata "impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 660 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)