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Sez. 1, Sentenza n. 16744 del 27/07/2007 (Rv. 600840 - 01)

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO | Giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione - Esistenza di usi civici a favore della collettività - Valutazione da parte del giudice dell'opposizione - Ammissibilità - Violazione della giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927 n. 1766 - Esclusione - Natura incidentale dell'accertamento - Esclusiva finalità di determinare l'indennizzo.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600840-01

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO

Nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, il giudice, al fine di stabilire il valore di mercato dell'immobile, deve individuare ed apprezzare tutti gli elementi obbiettivi che caratterizzano lo stesso ed i pesi da cui è gravato, inclusa l'esistenza di specifici usi civici a favore della collettività; ciò facendo, non viola la giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29, secondo comma, della legge 16 giugno 1927 n. 1766, in quanto il giudizio di opposizione, appartenente alla giurisdizione ordinaria, mira ad accertare il valore venale dell'immobile e la verifica dell'esistenza di un uso civico è compiuta solo incidentalmente al fine di determinare l'indennizzo ed esaurisce la propria efficacia nel giudizio stesso.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)