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Sez. U, Sentenza n. 16268 del 19/11/2002 (Rv. 558586 - 01)

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO | Controversie concernenti l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico ovvero la qualità demaniale del suolo - Giurisdizione del commissario regionale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558586-01

USI CIVICI - COMMISSARI REGIONALI - COMMISSARIO REGIONALE E GIUDICE ORDINARIO

La giurisdizione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sussiste ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico giuridico della decisione. Ne consegue che, ove sia proposta azione risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata utilizzazione dell'area che si assume assoggettata ad uso civico in conseguenza della occupazione senza titolo della Amministrazione convenuta e quest'ultima eccepisca di avere acquistato la proprietà del suolo per occupazione appropriativa, contestando quindi l'inclusione del bene nel demanio soggetto ad uso civico, la relativa controversia, esigendo la soluzione, in via principale e non meramente incidentale, della questione relativa alla "qualitas soli", spetta alla cognizione del suddetto commissario.

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)