Sez. 1 - , Ordinanza n. 13511 del 18/05/2021 (Rv. 661453 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | Fallimento - Rivendica di beni mobili - Denaro accreditato mediante bonifico bancario - Intervenuta confusione con il patrimonio del fallito - Conseguenze - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
In sede fallimentare le cose mobili fungibili, compreso il denaro, sono rivendicabili solo se sia intervenuto un fatto che abbia determinato la loro individuazione ed evitato la confusione con il patrimonio del fallito, essendo ammissibile, nel caso di avvenuta confusione, soltanto una domanda di insinuazione allo stato passivo per un credito pari al valore dei beni appresi al fallimento. (La S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui il creditore affermava di aver effettuato un bonifico, in favore della società poi fallita, per mero errore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 812
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)