Sez. 1 - , Ordinanza n. 1891 del 25/01/2018 (Rv. 646856 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE | - Di cose fungibili o di denaro - Inammissibilità - Domanda di ammissione del credito allo stato passivo - Necessità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE
Le domande di rivendicazione e restituzione, ai sensi dell'art. 103 l.fall., sono ammissibili solo con riguardo a cose mobili determinate nella loro specifica e precisa individualità, non anche in relazione alle cose fungibili e, in particolare, al denaro, restando al loro riguardo configurabile un diritto di credito da far valere nei modi e nelle forme dell’ammissione al passivo ex artt. 93 ss l.fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del tribunale che, nel rigettare un’opposizione allo stato passivo, aveva disatteso la domanda di una società tesa ad ottenere la restituzione di somme che essa assumeva essere detenute dalla fallita per l’esecuzione di un mandato).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2761
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)