Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12248 del 14/06/2016 (Rv. 640268 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE | Celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie - Contestazione dell'"an" della prestazione - Impugnazione esperibile - Appello.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, ove il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si sia svolto nelle forme ordinarie e sia stata contestata l'esistenza del diritto al compenso, la decisione è impugnabile con appello e non mediante ricorso per cassazione, non trovando in detta ipotesi applicazione l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)