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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016 (Rv. 638895 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Domanda riguardante anche l'"an" della pretesa - Trattazione secondo le forme di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638895-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'"an" della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)