Sez. 2, Sentenza n. 19873 del 05/10/2015 (Rv. 636795 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Inappellabilità dell'ordinanza ex art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 - Limiti - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, dichiarando inappellabile l'ordinanza che definisce la procedura ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, richiama i presupposti operativi di questa procedura speciale, sicché l'ordinanza che statuisca sull'"an" del compenso e non solo sul "quantum" è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)