Sez. 5, Sentenza n. 4416 del 21/02/2008 (Rv. 602044 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Società di capitali - Spese sostenute dalla capogruppo e ripartite pro quota tra le controllate - Deducibilità dal reddito imponibile di queste ultime - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI
In tema di imposte sul reddito, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, è legittima la deduzione, da parte di una società di capitali avente stabile organizzazione in Italia, ma facente parte di un gruppo multinazionale, di una quota delle spese generali sostenute - sia in Italia che altrove - dalla società capogruppo avente sede all'estero, e da questa ripartite "pro quota" tra tutte le società partecipate, a meno che l'Amministrazione finanziaria, sulla quale ricade il relativo onere, non accerti - eventualmente anche mediante ricorso alla procedura di scambio di informazioni con l'estero, prevista dalla Circolare SECIT n. 271/E del 1997, la cui attivazione non ha però carattere obbligatorio - l'insussistenza delle spese suddette, ovvero la loro non inerenza all'attività d'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)