Sez. 6, Sentenza n. 3547 del 21/11/1996 Cc. (dep. 12/02/1997) Rv. 208189 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso proposto dal difensore non munito di mandato - Mancanza di addebitabilità all'imputato dell'inammissibile proposizione dell'impugnazione - Condanna dell'imputato alle spese e alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sottoscritto da difensore non munito di mandato, non deve essere pronunciata condanna dell'imputato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi far carico al medesimo dell'attivazione del procedimento di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)