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Sez. L, Sentenza n. 988 del 01/02/1994 (Rv. 485166 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere | Indennità corrisposte alla cessazione del rapporto, aventi natura e funzione diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate - Salvezza ex art. 4, quinto comma, legge n. 297 del 1982 - Identificazione di un titolo diverso ed autonomo di erogazioni aggiuntive - Diritto a ricevere questi compensi ed il trattamento legale di fine rapporto, senza decurtazioni - Sussistenza - Fattispecie relativa alle mensilità aggiuntive previste per i dipendenti dell'E.N.E.L. in specifici casi di cessazione del rapporto.
Stato
decisa il 1994-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485166-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - In genere

Con riguardo al disposto dell'art. 4, quinto comma, della legge n. 297/1982, secondo cui restano salve (a seguito della introduzione della nuova disciplina del trattamento di fine rapporto) "le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e e funzione diversa da quella dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate", l'identificazione di un titolo diverso ed autonomo di eventuali erogazioni aggiuntive (nella specie, mensilità aggiuntive di retribuzione previste dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dell'E.N.E.L. che in determinate e specifiche situazioni cessavano dal servizio) comporta il diritto del dipendente a percepire sia detti compensi, sia il trattamento legale di fine rapporto, senza alcuna decurtazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)