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Sez. 1, Sentenza n. 6660 del 16/12/1981 (Rv. 417518 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO INFRASEDICENNE - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE - NECESSITÀ - MANCANZA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE IN LUOGO DEL PREDETTO CONSENSO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DEL MINORE - FUNZIONE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417518-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO INFRASEDICENNE - CONSENSO DELL'ALTRO GENITORE - NECESSITÀ - MANCANZA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE IN LUOGO DEL PREDETTO CONSENSO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DEL MINORE - FUNZIONE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento previsto dall'art. 250 quarto comma cod. civ., in tema di riconoscimento del figlio minore, per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso al riconoscimento stesso da parte del genitore che abbia già riconosciuto il minore, quest'ultimo non assume la qualità di parte, ma deve essere soltanto sentito per ragioni istruttorie, sempreché ciò sia necessario e possibile, anche in relazione alla sua età. In tale procedimento, pertanto, non insorge l'esigenza della nomina di un curatore speciale del minore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)