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Sez. 1, Sentenza n. 3180 del 25/05/1982 (Rv. 421124 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - MANCATO CONSENSO DI COSTUI AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE CHE TENGA LUOGO DEL PREDETTO MANCATO CONSENSO - PARTI - MINORE - ESCLUSIONE - AUDIZIONE DEL MINORE - AMMISSIONE D'UFFICIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421124-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - MANCATO CONSENSO DI COSTUI AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE CHE TENGA LUOGO DEL PREDETTO MANCATO CONSENSO - PARTI - MINORE - ESCLUSIONE - AUDIZIONE DEL MINORE - AMMISSIONE D'UFFICIO - LIMITI.*

Nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., per conseguire una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore che ha già riconosciuto il figlio minore al riconoscimento da parte dell'altro genitore, il minore non assume la qualità di parte, ma deve essere sentito in relazione alla esigenza istruttoria di accertare se il rifiuto del consenso opposto dal genitore che ha eseguito per primo il riconoscimento risponda o meno all'interesse del figlio. L'audizione del minore costituisce, pertanto, la prima fonte di convincimento del giudice circa la convenienza del secondo riconoscimento, e deve essere disposta anche d'ufficio, con l'unico limite costituito dall'incapacità del minore a rendere dichiarazioni, per ragioni di età o per altre cause: nelle quali ipotesi, peraltro, il giudice è tenuto a spiegare le ragioni che non rendono realizzabile l'atto, onde consentire il controllo della motivazione. (V 6660/81, mass n 417518).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)