Sez. 2, Sentenza n. 441 del 10/02/1968 (Rv. 331457 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - GRAVI DIFETTI DI COSTRUZIONE CONCERNENTI L'INTERO EDIFICIO ED I SINGOLI APPARTAMENTI - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE O DEI SINGOLI CONDOMINI - CONDIZIONI - LIMITI DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRATORE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - GRAVI DIFETTI DI COSTRUZIONE CONCERNENTI L'INTERO EDIFICIO ED I SINGOLI APPARTAMENTI - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - LEGITTIMAZIONE DELLO AMMINISTRATORE O DEI SINGOLI CONDOMINI - CONDIZIONI - LIMITI DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRATORE.*
L'Azione intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, che possono porre in pericolo la sicurezza dell'edificio - a prescindere dalla controversa natura, contrattuale o extracontrattuale che deve essere riconosciuta alla responsabilita sancita a carico dell'appaltatore dall'art. 1669 cod.civ. - rientra nel novero degli Atti conservativi il cui potere e attribuito all'amministratore del condominio dal n. 4 dell'art. 1130 cod.civ. nel caso in cui il pericolo di rovina o i gravi difetti di cui allo art. 1669 cod.civ.riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, si verifica una causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio o i singoli condomini ad agire per il consolidamento dell'intero stabile, senza che possa farsi distinzione fra parti comuni e singoli appartamenti o parti di essi soltanto. In tale ipotesi, l'Azione dell'amministratore non puo andare oltre i danni corrispondenti al costo delle opere necessarie alle riparazioni, non potendo la sua legittimazione estendersi ai danni ulteriori (nella specie, da svalutazione dell'immobile considerato nella sua unita), senza concessione dei relativi maggiori poteri per mandato assembleare o per regolamento, ai sensi dell'art. 1131 cod.civ., ovvero, nel caso di danni da svalutazione concernente gli appartamenti di proprieta individuale, senza un mandato specifico dei singoli condomini, non identificabile con quello conferito mediante il meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, necessitando il mandato allo Esercizio di un'Azione giudiziaria della Forma scritta ed occorrendo, quindi, la sua sottoscrizione. (V., sulla prima parte, 2907-66, massima n. 325497 2445-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)