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Sez. 2, Sentenza n. 1912 del 09/03/1985 (Rv. 439824 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439824-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - AZIONE EX ART. 1669 COD. CIV. - SUSSISTENZA.*

In relazione a un edificio in condominio, l'Azione prevista dallo art. 1669 cod. civ., che può essere proposta nei confronti dello appaltatore per il caso di rovina di edificio o di gravi difetti di costruzione che ne mettano in pericolo la sicurezza, rientra tra gli Atti conservativi di Competenza dell'amministratore del condominio, ai sensi dell'art. 1130 n. 4 cod. civ.. (Conf 152/85, mass n 438359; (Conf 2954/83, mass n 427867; (Conf 1178/80, mass n 404663; (Conf 3899/75, mass n 378155; (Conf 441/68, mass n 331457; (Conf 2907/66, mass n 325497; (Conf 2445/62, mass n 253650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)