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Sez. 2, Sentenza n. 2763 del 07/05/1984 (Rv. 434807 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 COD. CIV. - OGGETTO - PAGAMENTO DI UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL COSTO DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ELIMINAZIONE DEI VIZI - DIRETTA ESECUZIONE DI DETTE OPERE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434807-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINE E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 1669 COD. CIV. - OGGETTO - PAGAMENTO DI UNA SOMMA CORRISPONDENTE AL COSTO DELLE OPERE NECESSARIE PER L'ELIMINAZIONE DEI VIZI - DIRETTA ESECUZIONE DI DETTE OPERE - AMMISSIBILITÀ.*

Con l'Azione di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. può essere chiesta la condanna dell'appaltatore, alternativamente, sia al pagamento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi, sia la diretta esecuzione di tali opere. Infatti tale norma, riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno deve essere risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo cui, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 cod. civ., il risarcimento può disporsi in Forma specifica o per equivalente, mentre la circostanza che, in concreto, l'appaltatore per motivi di ordine pratico (trasferimento in altra Sede, ritiro dall'attività etc.) non possa procedere all'esecuzione in Forma specifica, integra - ove dedotta e provata da chi l'eccepisce - l'ipotesi della eccessiva onerosità per il debitore, in presenza della quale il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 2058, comma secondo, cod. civ., che il risarcimento avvenga per equivalente. (V 441/68, mass n 331457; (contra 2954/83, mass n 427868; (contra 2561/80, mass n 406296; (contra 1662/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)