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Sez. 3, Sentenza n. 3250 del 20/07/1977 (Rv. 386781 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA - DISCIPLINA DELL'ART 1956 COD CIV - ESPRESSIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386781-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA - DISCIPLINA DELL'ART 1956 COD CIV - ESPRESSIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - INTERPRETAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Anche se la disposizione dell'art 1956 cod civ, la quale disciplina la liberazione del fideiussore per obbligazione futura, costituisce espressione dei principi di correttezza e di buona fede, recepiti dall'ordinamento giuridico attraverso le norme degli artt 1175 e 1375 cod civ, cio non e sufficiente a giustificare una interpretazione analogica della norma del citato art 1956 per farne applicazione a casi, affini a quello da essa disciplinato, ma in essa non previsti, in cui i predetti principi risultino violati. (nella specie la suprema Corte, alla stregua dei suddetti principi, ha ritenuto corretta la pronuncia del giudice del merito di inammissibilita, per Mancanza di Rilevanza, della prova chiesta dal fideiussore sulla circostanza che la banca creditrice aveva concesso altri crediti al debitore garantito, non nell'ambito di un normale rapporto bancario, ma per ragioni personali e senza alcun controllo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1956, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)