Sez. 1, Sentenza n. 8176 del 28/07/1999 (Rv. 529047 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Fideiussione "omnibus" in favore di un istituto di credito - Mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito - Clausola di dispensa dall'autorizzazione a nuove concessioni di credito (fattispecie anteriore alla legge 154/92) - Validità - Condizioni - Oneri della banca e del fideiussore - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA
In tema di fideiussione "omnibus" in favore di un istituto di credito stipulata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 154/92, la clausola di rinuncia preventiva del fideiussore ad avvalersi della liberazione nell'ipotesi di credito concesso al debitore principale senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 1956 cod. civ. (e nonostante l'aggravamento della situazione patrimoniale del debitore stesso) non si pone in contrasto con il disposto degli artt. 1175, 1325, 1346, 1375, 1938 cod. civ., ed è, pertanto, valida ed efficace, a condizione che l'istituto bancario tenga, nel corso del rapporto, un comportamento improntato ai principi di buona fede e correttezza, la prova della mancanza dei quali grava, peraltro, sul fideiussore che ne assuma la violazione (principio affermato con riferimento ad una clausola di dispensa che conteneva, tra l'altro, la previsione espressa dell'onere, per il fideiussore, di "tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dell'evoluzione dei suoi rapporti con l'istituto di credito": la S.C., premesso che il predetto fideiussore non aveva fornito alcuna prova di avere adempiuto a tale, esplicito incombente, ha rigettato il ricorso per la declaratoria di invalidità della clausola "de qua").
Riferimenti normativi: Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)