Sez. 3, Sentenza n. 7050 del 28/07/1997 (Rv. 506311 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Violazione, da parte della banca, degli obblighi di buona fede e correttezza nel concedere il credito al garantito - Fatto impeditivo della garanzia - Onere probatorio.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE
La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, che la banca deve osservare nel concedere credito al suo cliente se vuole avvalersi, in caso di inadempimento di questi, della garanzia fideiussoria, costituisce eccezione all' operatività di questa e pertanto il fatto impeditivo su cui si fonda va dedotto e dimostrato dal fideiussore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)