Sez. L, Sentenza n. 5285 del 01/12/1989 (Rv. 464441 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA DELLA BASE DI CALCOLO DI TALE INDENNITÀ - PRIMA E DOPO LA LEGGE N. 297 DEL 1982 - CARATTERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA DELLA BASE DI CALCOLO DI TALE INDENNITÀ - PRIMA E DOPO LA LEGGE N. 297 DEL 1982 - CARATTERI.*
Con riguardo alla disciplina della base di calcolo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, mentre fino all'entrata in vigore della nuova legge n. 297 del 1982 le norme contenute nel vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. avevano carattere imperativo per quanto concerne, in particolare, la composizione della retribuzione da porre a base del calcolo dell'indennità di anzianità, invece, a seguito della riformulazione dell'art. 2120 introdotta dalla legge citata è stata contemplata la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi con la conseguenza di temperare l'originaria inderogabilità della norma medesima. (V 2032/88, mass n 457905; (V 2021/88, mass n 457892; (V 1759/88, mass n 457750).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)