Sez. L, Sentenza n. 2021 del 25/02/1988 (Rv. 457892 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2077 COD. CIV. - PORTATA - RAPPORTI TRA CONTRATTI NAZIONALI E CONTRATTI AZIENDALI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 2077 COD. CIV. - PORTATA - RAPPORTI TRA CONTRATTI NAZIONALI E CONTRATTI AZIENDALI - ESCLUSIONE.*
La disposizione dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ. (la quale stabilisce la prevalenza delle clausole del contratto collettivo su quelle dei contratti individuali preesistenti o successivi, salvo che esse siano più favorevoli ai lavoratori) concerne i rapporti fra contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, e contratto individuale e, pertanto, non è applicabile in tema di rapporti fra contratti collettivi nazionali e contratti collettivi aziendali. (V 1501/84, mass n 403591; (Conf 2356/86, mass n 445478).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)