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Sez. 1, Sentenza n. 51053 del 13/07/2017 Cc. (dep. 08/11/2017) Rv. 271457 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura giuridica - Impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Domanda nuova della parte privata - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271457-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e perciò non soggiace al principio devolutivo, volto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione; conseguentemente sussiste il dovere del giudice di decidere anche in ordine alle domande nuove formulate dalla parte privata solo con memoria in corso di procedimento, fatta salva la necessità che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)