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Sez. 3, Sentenza n. 47266 del 04/11/2005 Cc. (dep. 29/12/2005) Rv. 233261 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura giuridica - Impugnazione - Esclusione - Conseguenze - Istanza di applicazione della continuazione formulata dalla parte privata - Ammissibilità - Condizioni - Rispetto del principio del contraddittorio - Diritto del PM ad un termine per controdedurre.
Stato
decisa il 2005-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233261-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione, ma è un procedimento di prima istanza, in cui non vige il principio devolutivo, diretto a delimitare il concreto contenuto dell'esecuzione. Pertanto, anche nel corso di un procedimento esecutivo avente un diverso oggetto, la parte privata può introdurre una domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, prevista in via autonoma dall'art. 671 cod.proc.pen., sempre che, a salvaguardia del principio del contraddittorio, venga garantito alla parte pubblica - la cui presenza è necessaria ai sensi dell'art. 666 comma quarto cod.proc.pen. - un termine per controdedurre.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)