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Sez. 1, Sentenza n. 943 del 28/01/2000 (Rv. 533212 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Debiti di valuta - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Rivalutazione alla data della liquidazione della perdita subita - Necessità - Interessi sulla somma rivalutata - Decorrenza dalla data della decisione.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533212-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA

In tema di risarcimento del danno, mentre nei debiti di valore, pur se con le cautele necessarie ad evitare indebite locupletazioni del danneggiato, gli interessi decorrono dalla data dell'illecito, nei debiti di valuta, aggiungendosi il maggior danno rivalutato al lucro cessante costituito dagli interessi legali sulla sorte dovuta decorrenti dalla messa in mora, gli interessi sulla somma rivalutata decorrono dal momento della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)