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Sez. U, Sentenza n. 1151 del 24/02/1982 (Rv. 419033 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419033-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - PRESUPPOSTI.*

Il principio della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo opera pienamente solo se sulla giurisdizione non esista una precedente statuizione (ovvero se la lite non sia già passata al vaglio delle Sezioni Unite); quando, invece, l'anzidetta statuizione sia intervenuta, il principio medesimo va coordinato con il sistema delle impugnazioni, nel senso che i giudici delle successive fasi processuali potranno conoscere della questione di giurisdizione soltanto se sia stata riproposta con l'impugnazione, essendo tenuti, diversamente, ad applicare il disposto dell'art. 329 cod. proc. civ. ed a rilevare la formazione del giudicato interno sulla questione stessa. (Conf 5823/81, mass n 416546; (Conf 1082/81, mass n 411629; (Conf 3340/80, mass n 407135).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 374, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)