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Sez. 1, Sentenza n. 6717 del 13/06/1991 (Rv. 472659 - 01)

Procedimento civile - Riassunzione - In genere | Riassunzione tardiva della causa davanti al giudice dichiarato competente - Effetti - Estinzione dell'originario procedimento ed apertura di un nuovo processo - Termine di decadenza della domanda - Osservanza - Riferimento all'atto di riassunzione.
Stato
decisa il 1991-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472659-01

Procedimento civile - Riassunzione - In genere

Qualora la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., sia tardiva, e si verifichi quindi l'estinzione dell'originario procedimento con apertura di un nuovo processo in forza dell'atto di riassunzione, la osservanza o meno del termine di decadenza, previsto per la proposizione della relativa domanda (nella specie, vertendosi in tema di opposizione contro la stima dell'indennità espropriativa, il termine di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865), va riscontrata con riferimento al medesimo atto di riassunzione, atteso che il precedente atto introduttivo, a seguito della suddetta estinzione, è rimasto privo di effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)