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Sez. 1, Sentenza n. 22498 del 19/10/2006 (Rv. 592248 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Tempestiva proposizione della domanda a giudice incompetente - Idoneità ad impedire la decadenza di cui all'art. 4 legge n. 89 del 2001 - Condizioni - Riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. e 125 disp. att. cod. proc. civ. - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592248-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, a norma dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 - ai cui sensi la relativa domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il processo presupposto, è divenuta definitiva -, la tempestiva proposizione della domanda giudiziale, ancorché davanti a giudice incompetente, rappresenta un evento idoneo ad impedire la prevista decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei presupposti e delle condizioni che permettono di ritenere che il processo sia continuato, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., davanti al nuovo giudice, mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali del giudizio svoltosi dinanzi al giudice incompetente. (Nella specie la domanda è stata ritenuta inammissibile, perché il ricorso - tardivo - al giudice competente mancava dei requisiti stabiliti dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., ossia del riferimento al precedente atto introduttivo dinanzi al giudice incompetente o alla pregressa fase processuale, di talché non era dato in alcun modo desumere la volontà di riattivare il procedimento già - tempestivamente - iniziato attraverso il ricongiungimento delle due fasi in uno stesso ed unico procedimento).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2966

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)