Sez. U, Sentenza n. 14692 del 13/07/2005 (Rv. 581753 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tributi non devoluti alla giurisdizione tributaria anteriormente alla legge n. 448 del 2001 - Atti del procedimento impositivo - Legittimità sostanziale e procedimentale - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Accise - Atti del procedimento impositivo e tutela cautelare - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai tributi non devoluti alla giurisdizione tributaria prima della riforma introdotta dall'art. 12, comma secondo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha carattere pieno ed esclusivo, estendendosi la cognizione di tale giudice, non al solo rapporto tributario, ma anche alla legittimità, sostanziale e procedimentale, degli atti del procedimento impositivo, tanto di accertamento che di riscossione (ivi compresa la tutela cautelare). Nè può farsi leva - al fine di ritenere devolute al giudice amministrativo le controversie relative alla legittimità dei predetti atti, in quanto concernenti, in assunto, posizioni di interesse legittimo - sull'art. 7, comma quarto, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente: stabilendo, infatti, che "la natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti", tale disposizione si limita a confermare il principio, già generalmente riconosciuto, per cui il carattere esclusivo e pieno della giurisdizione ordinaria in materia tributaria non impedisce che, ove la legge attribuisca ad organi amministrativi una potestà discrezionale di incidere su situazioni di diritto, possa sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo secondo i normali criteri di riparto (come avviene per l'impugnazione di atti amministrativi a contenuto generale o normativo, ovvero di atti di natura provvedimentale che costituiscano un presupposto dell'esercizio della potestà impositiva). Ne consegue che, in difetto di speciale disciplina normativa, non può ritenersi sottratta alla giurisdizione ordinaria, in materia di accise, la cognizione di atti del procedimento impositivo e l'esercizio della tutela cautelare spettante al giudice competente per il merito (nella specie, si trattava di impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di sospensione della riscossione dell'accisa liquidata su quantitativi di alcool irregolarmente svincolati dal regime di sospensione - imposta della quale il soggetto obbligato aveva chiesto l'abbuono a norma dell'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - nonchè di ripristino della garanzia fideiussoria prestata a garanzia della circolazione del prodotto in sospensione d'accisa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 22, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 4, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)