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Sez. 5 - , Sentenza n. 48616 del 20/09/2018 Cc. (dep. 24/10/2018) Rv. 274145 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - oggetto | - Sequestro preventivo - Impignorabilità della " prima casa" - Preclusione per l'agente della riscossione - Applicabilità esclusiva nel processo tributario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274145-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - oggetto

La disposizione di cui all'art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), che preclude all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere all'espropriazione della "prima casa" del debitore, trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e pertanto impedisce il sequestro preventivo dell'abitazione dell'indagato solo in tale ristretto ambito. (In motivazione la Corte ha precisato che tale previsione non costituisce una regola generale che altrimenti sottrarrebbe a qualsiasi procedura esecutiva civile e a qualsiasi vincolo di natura penale la prima abitazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 52, Cod. Pen. art. 321

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)