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Sez. 3 - , Sentenza n. 8995 del 07/11/2019 Cc. (dep. 05/03/2020) Rv. 278275 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Limite alla espropriazione ex art. 52, comma 1, lettera g), del d.l. n. 69 del 2013 - Principio per la riscossione fiscale Confisca diretta o per equivalente della “prima casa” del debitore e sequestro preventivo ad essa finalizzato – Applicabilità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278275-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato. (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 1 com. 1, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 52, Legge 06/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)