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Sez. 3 - , Sentenza n. 30342 del 16/06/2021 Cc. (dep. 04/08/2021) Rv. 282022 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Limite alla espropriazione ex art. 52, comma 1, lettera g), d.l. n. 69 del 2013 - Confisca diretta o per equivalente della “prima casa” del debitore e sequestro preventivo ad essa finalizzato – Applicabilità – Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282022-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall'art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall'art. 52, comma 1, lett. g), d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98), opera solo per debiti nei confronti dell'Erario e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, e del sequestro preventivo ad essa finalizzato. (Fattispecie relativa alla confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.74).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 11, Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 52, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 76 com. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)