Sez. 1, Sentenza n. 2607 del 04/12/1997 Ud. (dep. 27/02/1998) Rv. 209959 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Condizioni - Limiti - Fattispecie: testimonianza assunta in "videoconferenza" - Ammissibilità - Casi - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
La inutilizzabilità di un atto di acquisizione probatoria, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell'art.191, è sanzione conseguente al compimento di esso "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge". Un atto è, cioè, inutilizzabile quando, nel compierlo, vengano violati specifici divieti previsti dalla legge e non quando, nel porlo in essere, non vengano rispettate determinate disposizioni di legge che lo regolano. (Ha precisato la Corte che, non solo l'assunzione di dichiarazioni testimoniali attraverso un sistema di impianto audiovisivo a circuito chiuso non è affatto vietato, ma essa è addirittura prevista dalla stessa legge, che la autorizza in presenza di determinati presupposti. L'art.147-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale prevede infatti la possibilità di disporre che l'esame in dibattimento possa svolgersi mediante un collegamento audiovisivo, anche a distanza, quando si tratti di persone sottoposte a programmi o misure di protezione, ovvero nel caso di gravi difficoltà ad assicurare la comparizione delle persone che devono essere sottoposte ad esame).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 147 bis CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 147 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)