Sez. 4, Sentenza n. 7926 del 13/01/1999 Ud. (dep. 18/06/1999) Rv. 214247 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ | Prove irritualmente acquisite - Esclusione - Prove illegittime in sè - Sussistenza - Fattispecie di acquisizione di relazione di consulenza dopo l'esame del teste - Legittimità - Previo inserimento irrituale nel fascicolo del dibattimento - Inutilizzabilità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - INUTILIZZABILITÀ
La sanzione di inutilizzabilità colpisce solo quelle prove che siano illegittime in sè e non si estende a quelle prove che, in sè e per sè legittime, siano state solo irritualmente acquisite. (Nella fattispecie si trattava della relazione del consulente tecnico, legittimamente acquisita all'esito dell'esame del teste al fascicolo del dibattimento, senza che rilevasse la circostanza che essa fosse già materialmente ma irritualmente presente nel fascicolo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)