Sez. 3, Sentenza n. 2464 del 26/04/1974 Ud. (dep. 05/03/1975) Rv. 129405 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - INTERESSE A IMPUGNARE IN GENERE - ASSOLUZIONE IN GIUDIZIO CON FORMULA CHE PRECLUDA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE - SUSSISTENZA DI INTERESSE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - INTERESSE A IMPUGNARE IN GENERE - ASSOLUZIONE IN GIUDIZIO CON FORMULA CHE PRECLUDA L'ESERCIZIO DELL'AZIONE CIVILE - SUSSISTENZA DI INTERESSE.*
A seguito delle sentenze n 1 del 15 gennaio 1970 e n 29 del 17 febbraio 1972 della Corte costituzionale, la parte civile puo ricorrere per Cassazione avverso le sentenze di proscioglimento sempre che abbia interesse alla esattezza della formula assolutoria terminale, in funzione delle diverse conseguenze civilistiche che ne scaturiscono. Vi e tale interesse nel caso che l'imputato sia stato assolto perche il fatto non sussiste o perche non l'ha commesso o per insufficienza di prove sul fatto; non sussiste tale interesse, invece, nel caso in cui l'imputato sia stato assolto perche il fatto non costituisce reato o per insufficienza di prove o per una causa di improcedibilita o per una causa sopravvenuta di Estinzione del reato. Infatti, in queste ultime ipotesi, la formula di assoluzione non pregiudica gli interessi della parte civile, mentre nelle ipotesi in precedenza esposte, precludendo la formula assolutoria l'Esercizio dell'Azione riparatoria in Sede civile, la parte civile ha il diritto di invocare, a tutela dei suoi interessi di natura civilistica, la sostituzione della formula censurata con altra formula egualmente assolutoria. (Conf 123728, 123727, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)