Sez. 2, Sentenza n. 1498 del 26/02/1983 (Rv. 426328 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CONTRORICORSO O RICORSO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI ROMA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - CONTRORICORSO O RICORSO INCIDENTALE - NOTIFICAZIONE - COMPETENZA ESCLUSIVA DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DI ROMA.*
La proposizione del ricorso per Cassazione comporta l'elezione di domicilio del ricorrente a Roma, in difetto della quale tutte le notificazioni devono essere eseguite presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Pertanto, poiché l'ufficiale giudiziario non può notificare fuori della propria Sede Atti di un procedimento del quale deve conoscere un giudice diverso da quello presso il quale è addetto, la notificazione del controricorso o del ricorso incidentale rientra nella Competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario di Roma, ed è nulla se eseguita da ufficiale giudiziario di una diversa circoscrizione. (V 4870/81, mass n 415596; (Conf 235/82, mass n 417926).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)